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Rideterminazione risultato a seguito certificazione Covid, parziale chiarimento RGS

La Ragioneria generale dello Stato ha risposto con FAQ n. 50 al quesito che avevamo posto anche noi sulle modalità di rideterminazione del risultato di amministrazione 2021 a seguito della certificazione Fondi Covid. Ovvero: le modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37 bis, decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2)? La RGS risponde in questo modo:

L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria”.

A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.

Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La sintesi è la seguente:

La norma, art. 37 bis DL 21/2022, ha dimenticato 4 allegati su 6 modificati dalla certificazione fondi covid, ovvero, oltre al modello A e al modello A2 sono modificati:

- Prospetto equilibri finanziari di bilancio;

- Quadro generale riassuntivo;

- Piano indicatori

- Relazione sulla gestione

Inoltre la norma ha dimenticato i riflessi delle modifiche sul conto economico e sullo stato patrimoniale. In questo caso si tratta di atti fondamentali facenti parte il rendiconto, non di allegati. La Circolare RGS non chiarisce nulla in proposito.