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Rideterminazione dell'avanzo con parere dei revisori

L'art. 37 bis del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 consente la rideterminazione del risultato di amministrazione 2021 a seguito della certificazione Fondi Covid 2021 con atto del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione. Lo scorso anno, la stessa norme per l'anno 2020 - ovvero l'art. 15 bis del DL 77/2021 - disponeva "sentito l'organo di revisione"; che aveva poco senso pratico. La nuova norma prevede:

Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali

“Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria”.