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Riconoscimento parziale del debito fuori bilancio, occorre sempre copertura piena con un fondo

La Corte Conti Sicilia, con delibera n. 130/2023 ha risposto a richiesta di parere di ente locale diretto a conoscere se sia legittimo procedere ad un riconoscimento parziale dei debiti fuori bilancio, con delibera consiliare, che riconosca il debito ma ne dia copertura parziale», aggiungendo che «tale soluzione che sembra non trovare spazio nella formulazione dell’art. 194 Tuel e nella giurisprudenza contabile, potrebbe comportare per l’ente, nella specifica fattispecie del Piano di riequilibrio, diversi e rilevanti vantaggi sotto il profilo economico e contabile».

La Sezione ha rilevato che il mancato o tardivo riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un’irregolarità contabile idonea a «falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 TUEL e al Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 (es. parametri P6 e P7)» (Sezione di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 67/2023/PRSP, § 2.2.; per una ricaduta pratica dell’assunto, cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 67/2023/PRSP, § 7.5.).

Quanto al profilo della copertura finanziaria, come costantemente riconosciuto dalla stratificata elaborazione giurisprudenziale in materia, il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio esige che «ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte costituzionale, sentenza n. 274 del 2017, § 4 del considerato in diritto), in modo da realizzare una stretta e imprescindibile sincronia tra riconoscimento e copertura, in quanto «l’individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell’onere, oltreché congrua e attendibile» (Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2023, § 4 del considerato in diritto, in relazione alla fattispecie di una legge regionale di riconoscimento di debito fuori bilancio, a norma dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011).

Sotto il profilo della copertura finanziaria, nello specifico, la Corte Conti Sezione Autonomie ha osservato che, in linea di principio, «dal riconoscimento possono conseguire le seguenti situazioni:

a) l’Ente ha risorse, imputa e paga nell’esercizio;

b) l’Ente non ha risorse sufficienti a finanziare ed estinguere nel solo esercizio di riconoscimento tutto il debito […]» e, pertanto, «può convenire con i creditori la tempistica dei pagamenti […];

c) non ha risorse nei termini di cui ai punti a) e b), accerta il disavanzo ed applica le disposizioni relative al ripiano del disavanzo» (cfr. citata deliberazione n. 21 del 2018, § 6).

Quest’ultimo punto c), evidenzia le interazioni che devono intercorrere tra la parte disponibile del risultato di amministrazione – la quale, in caso di valore negativo, certifica la sussistenza di una condizione sostanziale di disavanzo – e i debiti fuori bilancio censiti dall’ente, non tempestivamente riconosciuti a chiusura di un esercizio finanziario. Per consolidata giurisprudenza contabile, difatti, il mancato formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio non esonera l’ente dall’obbligo di ricondurre tali passività al risultato di amministrazione attraverso il sistema degli accantonamenti, nel momento dell’approvazione degli schemi consuntivi, al fine di rendere una veridica rappresentazione della concreta situazione finanziaria e di improntare l’intera gestione del bilancio a canoni di prudenza, ricordando che, a norma dell’ordinamento contabile, «tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, § 9 Principio della prudenza).

I debiti fuori bilancio che sono stati censiti dall’ente, nelle more del loro riconoscimento e della loro copertura, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL). Ciò per «per evitare una falsa rappresentazione del risultato di amministrazione e tutelare i principi di prudenza e di veridicità. In questo modo, il riconoscimento e la copertura dei DFB diventano parte integrante e parallela della manovra di bilancio successiva, la quale dovrà trovare le risorse per coprire l’eventuale maggiore disavanzo emerso, nonché prendere atto dell’eventuale minore risultato di amministrazione disponibile» (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 62/2019/PAR).

In definitiva, la determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione in coerenza con la dimensione finanziaria delle passività ancora da riconoscere, oltre che conformare al principio di veridicità e correttezza la gestione del bilancio, rileva ai fini delle modalità di copertura finanziaria cui l’ente locale può fare ricorso. La registrazione contabile di un Fondo apposito, «la cui costituzione, è bene precisarlo, in vigenza della contabilità armonizzata costituisce un obbligo e non una facoltà per l’Ente locale, è diretta ad assicurare copertura finanziaria alla obbligazione già perfezionata e scaduta, ma non ancora registrata in bilancio, ipotesi, nella quale sarà, comunque, necessario seguire la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, che troverà copertura contabile nel fondo» (enfasi aggiunta; Sezioni riunite in speciale composizione, citata sentenza n. 11 del 2018, § 2.3.).