Riconoscimento debito fuori bilancio di società in house
La Corte dei Conti Calabria è stata chiamata ad esprimersi, con delibera n. 48/2023, circa la possibilità che l’ente locale possa riconoscere un debito fuori bilancio da sentenza riferito ad una società in house. In particolare, è stato chiesto se il Comune, tenuto conto dell’art. 43 comma 10 della legge 234/2012, in adempimento di un regolamento bonario della controversia concluso nell’ambito della giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo tra lo Stato italiano ed il soggetto ricorrente, possa applicare, in via estensiva e analogica, l’art. 194 comma 2 – lett. a- del Decreto Legislativo n. 267/2000 al fine di riconoscere quale debito fuori bilancio le sentenze esecutive rese a carico di una propria società in house unitamente al riconoscimento delle spettanze determinate dalla Corte EDU a titolo di equa soddisfazione per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, già creditore della società in house.
La Sezione ha rilevato che la legittimità del ricorso alla procedura ex art. 194, comma 1, Tuel postula la ricorrenza di una delle fattispecie ivi elencate tra cui, in virtù di un’interpretazione letterale della lett. a), non sono sussumibili le sentenze esecutive emesse nei confronti di amministrazione diversa dall’ente locale interessato (Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 14/2023/PAR).
Dunque è principio giurisprudenzialmente consolidato che l’art. 194 TUEL contempla ipotesi tassative non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi previsti (nello stesso senso circa la ratio della norma: Sez. Reg. contr. Lazio deliberazione n. 14/2021/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR; Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR).