Riconoscimento di debiti fuori bilancio in presenza di accantonamenti
La Corte Conti Valle d’Aosta, con delibera 7/2022, si è espressa in merito all’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato di condanna di un Comune al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, stante il precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
La Corte richiama, ai fini di escludere un intempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio ed evitare ritardi ingiustificati comportanti la maturazione di ulteriori, quanto dannosi, oneri, quanto già evidenziato da precedente giurisprudenza, come di seguito riportato: “tenuto conto che per l’avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso di temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio comunale” (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 38/2018).