Riconciliazione di cassa e fondo contenzioso, altri rilievi Corte Conti
La Corte Conti Emilia Romagna, in merito all’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso ha svolto con delibera 92/2023 le seguenti considerazioni che possono essere considerate applicabili a molti enti locali.
-sotto il profilo della liquidità accerta la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’Organo di revisione, della non esistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo;
-rileva altresì, la mancata presenza, nelle verifiche di cassa, delle conciliazioni tra la contabilità dell’Ente, Tesoriere, Banca d’Italia e SIOPE (prospetto disponibilità liquide).
La Sezione, quindi, raccomanda, anche in ossequio al principio contabile della chiarezza, una puntuale verifica sulle giacenze in conti correnti non di tesoreria, sulle cause che ne hanno determinato la loro gestione e i relativi titoli nonché sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione; ed inoltre, richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL);.
- in merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso prende atto della dichiarata presenza di una quota, calcolata in modo forfettario, al fondo rischi da contenzioso; e pertanto, esorta ad un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’Ente e sull’Organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi ed infine, la Sezione, richiama specificamente l’Organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, per i motivi indicati in premessa, l’utilizzo della modalità di controllo a campione.
- infine, circa le risorse finanziarie derivanti dal PNRR, riscontra la mancata indicazione nei verbali di cassa dell’Organo di revisione, nonché le eventuali movimentazioni, anche negative, afferenti le poste del PNRR; e perciò, richiama l’Organo di revisione ad attuare una più completa stesura dei verbali di cassa.