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Riconciliazione e rideterminazione del risultato di amministrazione con la certificazione Covid

La riconciliazione del risultato di amministrazione 2022, e sua rideterminazione, con la certificazione Covid 2022 è un atto dovuto, come rileva anche la Corte dei Conti Sezione Autonomie nella delibera n. 8/2023, relativa al questionario rendiconto 2022.

Occorre allineare:

Modello A

Modello A2

Equilibri finanziari

Risultati differenziali

Piano indicatori di risultato attesi

Conto Economico

Stato Patrimoniale

In merito alla competenza, è stato presentato in Commissione alla Camera deputati, in sede di conversione del DL 51/2023, emendamento volto a consentire la redazione e la firma dell’atto di riconciliazione e rideterminazione del risultato di amministrazione 2022 al responsabile del servizio finanziario. Occorre adesso attendere la sua approvazione formale.

Il testo della novella normativa prevede quanto segue:

Art. 4-bis. (Proroga termini di interesse degli enti locali)

1.Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.