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Riconciliazione debiti e crediti: obbligatoria anche con le società quotate

Nell’ambito dell’asseverazione dei reciproci rapporti creditori e debitori una società partecipata ha negato l’invio dei prospetti nonostante i molteplici tentativi dell’ente locale giustificando tale rifiuto con la “non applicabilità dell’art.11, comma 6, lett. j), del d.lgs.118/2011 ai rapporti con il Comune (…), in quanto la quota di partecipazione del Comune nella società (0,0605%) non rientrerebbe nelle casistiche di società partecipate, controllate e propri enti strumentali”. A riguardo la Corte ha ricordato che “la normativa discrimina in base alla quota di partecipazione societaria esclusivamente all’art 11-quinquies del citato d.lgs. 118/2011, con riferimento all’obbligo di redazione del bilancio consolidato” non rilevando tale parametro ai fini dell’applicazione dell’adempimento di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), il quale “riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati”. (Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - delibera n. 52/2021/PRSE)