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Riconciliazione avanzo vincolato con certificazione fondi Covid, ora si può fare con atto del responsabile finanziario

Il Senato ha votato poco fa in via definitiva il ddl di conversione del DL 51/2023 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Tra le numerose modifiche previste, risalta la possibilità di riconciliare il risultato di amministrazione 2022 con la certificazione dei fondi Covid e caro energia, su cui abbiamo dedicato numerosi interventi, anche se obiettivamente si è trattato di un non problema.

La nuova disposizione (articola una volta imprecisa) così recita:

Articolo 4-bis. (Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)

1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022 concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL COMMA SEGUENTE TRATTA INVECE DELLE CERTIFICAZIONE SOSE DELLE QUOTE VINCOLATE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

Naturalmente, si potrà operare la rettifica del rendiconto 2022 con atto del responsabile servizio finanziario solo a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 51/2023.