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Riconciliazione crediti e debiti anche con gli enti strumentali

L’art. 11 comma 6 lettera j del Dlgs 118/2011 e smi impone agli enti locali la verifica tra i crediti e debiti reciproci non solo nei confronti delle proprie società partecipate dirette e indirette, ma anche verso i propri enti strumentali. Rileva infatti la norma citata:

"La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Sulla necessità di riconciliare le partite anche con le società indirette, vedasi Corte Conti Lombardia, parere n. 479/2013.

Come rilevato dai principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione, al termine dell’esercizio, l’ente locale verifica, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011, i saldi dei propri crediti e debiti con quelli degli organismi e società partecipati e illustra gli esiti di tale verifica nella Relazione sulla gestione, evidenziando le eventuali discordanze e fornendone la motivazione. L’Organo di revisione dell’ente locale deve effettuare l’asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla contabilità dello stesso. Inoltre, l’Organo di revisione deve accertarsi che gli organi di controllo degli organismi e società partecipati abbiano, a loro volta, trasmesso all’ente l’asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla loro contabilità. Nell’ipotesi che l’ente rilevi delle discordanze, quest’ultimo assume senza indugio, entro l’approvazione del rendiconto e comunque, nel caso di contestazioni, non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. L’Organo di revisione, da parte sua, verifica le cause alla base delle suddette discordanze e:

se accerta che le suddette siano dovute a sfasature temporali derivanti dall’applicazione di principi contabili differenti, monitora, nel corso dei mesi successivi, la situazione sino a che le stesse non saranno risolte;

se accerta che le suddette siano dovute a un mancato impegno di risorse da parte dell’ente, in termini di residui passivi, a fronte di maggiori crediti dell’organismo o della società partecipati, controlla la reale ed effettiva esistenza di tali crediti ed eventualmente, in caso tale controllo dia esito positivo, verifica che l’ente attivi, entro l’approvazione del rendiconto, la procedura di cui all’art. 194 del Tuel relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.

Ne consegue che se il Comune ha registrato un impegno di 100 e l’ente o la società partecipata ha rilevato un credito di 110, nelle more della sistemazione della partita occorre che il Comune accantoni nel rendiconto 2021 una quota di 10 nella parte B del risultato di amministrazione per affrontare l’eventuale e probabile riconoscimento del debito fuori bilancio.