Ricognizione società partecipate anche sulle indirette
La Corte dei Conti del Piemonte, con delibera n. 9/2023 ha confermato che nell'ambito di estensione degli obblighi di revisione delle società pubbliche come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. del. n. 19/SSRRCO/2020, ma anche del. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19) le pubbliche amministrazioni socie, nel definire il processo di revisione (sia straordinaria che periodica), devono considerare anche le partecipazioni indirette (cfr. art. 24, comma 1, e art. 20, comma 1, TUSP).
Queste ultime, alla luce dell'art. 2, lettera g), sono quelle detenute "da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica", escludendo le partecipazioni detenute tramite società o altri enti meramente partecipati.
Il controllo si ritiene integrato nella situazione descritta nell'art. 2359 c.c. oppure quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.