Ricognizione servizi pubblici locali, non rientrano quelli strumentali
La ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di cui art. 30 Dlgs 201/2022, non deve essere fatta per i servizi strumentali, posto il chiaro tenore normativo.
La norme dispone infatti: I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9
Ma che cosa significa servizi strumentali? Lo spiega bene, tra gli altri documenti e sentenze richiamabili, il TAR Lombardia con sentenza n. 1373/2007: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente.
Costituisce, al contrario, mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante. Ciò, nella letteratura economico-aziendale, viene identificato con il termine "Outsourcing", ossia "approvvigionamento esterno", per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo che l’impresa ritiene più vantaggioso affidare a soggetti esterni anziché gestire direttamente attraverso la propria organizzazione aziendale.
DELFINO & PARTNERS AFFIANCA GLI ENTI LOCALI NELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ART. 30 DLGS 201/2022 E NELLA RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ART. 20 DLGS 175/2016.
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