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Ricognizione servizi pubblici locali: niente sanzioni pecuniarie

Sottolineando come le sanzioni individuate dalla vigente disciplina in caso di omessa ricognizione delle società partecipate (art. 20, co. 7, D.lgs. 175/2016) rientrino “a pieno titolo nelle fattispecie azionabili con l’art. 133 c.g.c.”, la Corte dei conti, nella Prefazione del Procuratore Generale, conferma che, nonostante il citato adempimento risulti strettamente collegato con la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 30 del D.lgs. 201/2022, eventuali inadempimenti in merito a quest’ultima non risultano soggetti a “sanzioni pecuniarie, per cui non è attivabile il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 133 c.g.c.”.