Ricognizione servizi pubblici locali, con sanzioni

La Legge 190/2025, art. 11, in vigore dal 3 gennaio 2026, ha rafforzato la vigilanza dell’ente affidante modificando l’art. 30 D.Lgs. 201/2022 e introducendo l’art. 31-bis. In particolare:

Art. 31-bis. Sanzioni

1.L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:

a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, c. 2;

b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;

c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.

2.Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.


QUINDI: la ricognizione annuale deve individuare le cause dell’eventuale andamento negativo;

se emergono criticità imputabili al gestore, l’ente deve adottare un atto di indirizzo allegato alla ricognizione;

il gestore deve predisporre entro tre mesi un piano di misure correttive con cronoprogramma;

l’atto e il piano sono trasmessi ad ANAC;

l’andamento è considerato insoddisfacente al ricorrere dei parametri legali su perdite, risultati gestionali e qualità del servizio;

è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per mancata adozione o pubblicazione della relazione o per mancata adozione dell’atto di indirizzo.

Questa innovazione sposta il controllo da un modello meramente ricognitivo a un modello correttivo e responsabilizzante


Dispone infatti l'art. 30 del Dlgs 201/2022:

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1.I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l'articolo 27, comma 3.

2.La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3.In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.