Ricognizione e vigilanza sui servizi pubblici locali, delibere in scadenza
Entro fine dicembre 2024 deve essere deliberata in consiglio comunale la ricognizione sui servizi pubblici locali di cui art. 30 Dlgs 201/2022, momento di sintesi di un monitoraggio costante annuale, che deve essere effettuato ai sensi dell'art. 28 della stessa norma e sui cui Delfino & Partners fornisce SUPPORTO:
L’art. 30 Dlgs 201/2022 dispone:
1.I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2.La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa' partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
L’art. 28 Dlgs 201/2022 dispone:
1.Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
2.La vigilanza sulla gestione e' effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
3.Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.
4.L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, puo' rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.