Ricognizione e riaccertamento di residui giuridici e contabili
Con la ricognizione dei residui parte il lavoro che porta al riaccertamento ordinario. Il Principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2001 evidenzia che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
Ricognizione e riaccertamento sono due cose diverse: la ricognizione spetta ai dirigenti / responsabili con autonomo atto; il riaccertamento è di competenza della Giunta, sulla base delle risultanze della ricognizione. La ricognizione è propedeutica al riaccertamento.
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria
di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il
credito o il debito è esigibile