Ricognizione delle partecipate: i “must-know” della Corte dei Conti
Con il parere n. 165/2022/VSGO, la Corte dei Conti Emilia Romagna ha rilevato alcuni profili di criticità in un atto di ricognizione delle partecipazioni societarie, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 (cd. TUSP), sui quali ha provveduto ad enunciare alcuni principi di ordine generale, di seguito enucleati.
1) Controllo pubblico:
In primo luogo, in merito a società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria non considerate dall’Amministrazione “come soggette a controllo e quindi alle prescrizioni del Tusp relative alle controllate”, il Collegio ha ribadito nuovamente come il “controllo pubblico congiunto” sia “connaturato alla natura (pubblica) omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, alla convergenza di interessi di tali enti verso un fine pubblico”.
2) Costi di funzionamento:
In secondo luogo, è stata osservata la mancata analisi dei costi di funzionamento che risulta “funzionale … alla valutazione dell’opportunità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”, in ossequio al disposto dell’art. 20, c. 2, lett. f) del TUSP, e che pertanto deve “in ogni caso emergere dall’atto di ricognizione annuale delle partecipazioni anche al solo fine di escludere motivatamente l’esigenza di un intervento di razionalizzazione”. Sul punto, è altresì stato ricordato dalla Corte che l’art. 19, c. 5, del TUSP pone “a carico degli enti, per le società da questi controllate, … l’assegnazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento”, che peraltro non si esauriscono con le sole spese di personale, unica fattispecie per la quale l’ente ha fornito riscontro, bensì “di norma comprendono tutte le spese funzionali all’esercizio dell’attività sociale”. Inoltre, è stato evidenziato che “i provvedimenti di fissazione di obiettivi specifici sul complesso dei costi di funzionamento sono oggetto di obblighi di trasparenza essendone prevista, sul sito delle società e delle amministrazioni pubbliche socie, la pubblicazione, in difetto della quale è inibita l’erogazione, a favore dei soggetti controllati, di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata (art. 22 comma 4 del D.Lgs. 33/2013) ed è altresì incisa negativamente la valutazione della responsabilità dirigenziale con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 46 del D.Lgs. 33/2013)”.
3) Divieto di partecipazioni per le cd. società strumentali:
Ulteriormente, rilevando la formale acquisizione di una partecipazione societaria indiretta, sebbene conferita alla partecipata diretta dall’ente locale stesso nell’ambito di una “riorganizzazione all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune”, i magistrati contabili hanno rammentato il divieto, di cui all’art. 4, c. 5, del TUSP, “per le cd. società strumentali … di acquisire partecipazioni in altre società” sottolineando come la disposizione sia rivolta “alle società meramente strumentali ovverosia che svolgono attività strumentale in via esclusiva non solo da un punto di vista soggettivo in quanto attività rivolta esclusivamente all’ente controllante ma altresì da un punto di vista oggettivo in quanto esclusiva attività – quella strumentale de qua – rientrante nell’oggetto sociale della società”.
4) Società in house:
Osservando, poi, l’inquadramento in house di una società priva delle necessarie caratteristiche, la Corte ha rammentato i requisiti da soddisfare per rientrare nella specifica fattispecie: “a) l’amministrazione deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi … b) … l’attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata, per oltre l’ottanta per cento, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche da questi controllate … c) … l’insussistenza, nella persona giuridica controllata, di alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto … ovvero che non comportino l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”. In tal senso, il controllo ex art. 2359 c.c. non è idoneo, di per sé, a soddisfare il primo punto, “non rivestendo il controllo previsto dalla norma civilistica le caratteristiche proprie del controllo analogo”.
5) Dismissione e riflessi sui servizi di interesse generale:
Altro profilo di interesse è rivestito dalla decisione di dismissione della società cui è affidato lo svolgimento del servizio di tpl, che “si connota quale servizio di interesse generale, soggetto come tale a obblighi specifici di pubblico servizio”, senza esplicare “se e come avverrà la prosecuzione delle attività”. Nel merito, la magistratura ha evidenziato che “La natura di servizio di interesse generale … impone quindi al Comune dismettente di colmare eventuali vuoti che dovessero crearsi nella prestazione del servizio di talché il provvedimento di razionalizzazione non si traduca nel “taglio” del servizio stesso e conseguentemente in un vulnus all’interesse della comunità amministrata”.
6) Società di diritto singolare:
Infine, in relazione all’eventuale qualificazione di una società come di diritto singolare, il Collegio ha ribadito che in ogni caso “ciò non implica l’esonero della stessa dagli obblighi di razionalizzazione e dai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico non incompatibili con la natura di società di diritto singolare (cfr Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna n. 66/2021/VSGO del 22 aprile 2021)".