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Ricognizione del contenzioso, con variazione dell’accantonato

In corso d’anno, in sede di salvaguardia o in sede di assestamento generale, è opportuno effettuare la ricognizione del contenzioso monitorando, di concerto con il settore amministrativo, con l’avvocatura civica, se esistente, o con i legali esterni:

- Elenco cause in corso e relativi tempi stimati

- Andamento spese per i legali impiegati nel contenzioso

- Andamento spese per eventuali periti di parte (CTP) impiegati per l’analisi di specifiche questioni

- Spese per eventuali CTU (Consulente tecnico d’ufficio) nominati dal Giudice

- Spese per rischi di soccombenza

- Spese per eventuali oneri legali della controparte, in caso di soccombenza

Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, in proposito rileva che in occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Aggiungiamo che si può pure presentare il caso / necessità di aumentare in corso d’anno in conto competenza il Fondo rischi contenzioso, in caso di peggioramento della situazione delle cause in essere.

L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.