Ricognizione dei residui, al lavoro i responsabili dei servizi
In vista del rendiconto 2019, i responsabili di Settore / Servizio devono effettuare la ricognizione dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire al Servizio finanziario di impostare la delibera di Giunta di riaccertamento ordinario.
L’art. 228 comma 3 del Tuel dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
L’art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011 e smi prevede che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Alla luce di quanto sopra, il servizio finanziario deve trasmettere ai diversi responsabili di settore / servizio gli elenchi degli accertamenti e degli impegni assunti dal servizio stesso e non esauriti alla data del 31 dicembre 2019.
In particolare, i responsabili dei diversi servizi devono controllare gli elenchi dei propri accertamenti e impegni e verificare:
- le somme che devono essere conservate nel conto del bilancio quali residui attivi e passivi, in quanto obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31 dicembre 2019. Per tali obbligazioni il residuo potrà essere conservato sul 2019 qualora la fattura o altro documento attestante il debito dell’ente sia pervenuto entro il 28 febbraio 2020 ovvero, anche successivamente qualora il responsabile dichiari, sotto la propria responsabilità, che l’obbligazione è esigibile alla fine dell’esercizio;
- le somme che andranno reimputate in quanto non esigibili, ma giuridicamente perfezionate;
- le somme che devono essere stralciate, indicandone il motivo. Tali somme, minori impegni e minori accertamenti, andranno a determinare il risultato di amministrazione. Per i residui attivi stralciati occorre indicare se si tratta di insussistenza, prescrizione, inesigibilità. Per i residui attivi di dubbia esigibilità, il responsabile del servizio deve fornire adeguata spiegazione, in modo tale da consentire al responsabile del servizio finanziario di effettuare il relativo accantonamento al relativo fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le reimputazioni sull’esercizio 2020 sono effettuate tramite la delibera di Giunta di approvazione del riaccertamento ordinario ovvero, in caso di urgenza, tramite determina del responsabile finanziario. In alcuni casi di urgenza per l’aggiudicazione, la variazione tra il 2019 e il 2020 è effettuata, prima del riaccertamento ordinario, con delibera della Giunta comunale