Richiesta contributi Covid-19: domanda esente da bollo
La domanda per richiedere, da parte di una impresa, l'erogazione di un contributo a fondo perduto previsto da una delibera regionale, può rientrare tra le "domande per il conseguimento di sussidi" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, esenti da imposta di bollo. Lo precisa la Risposta n. 37/2021 dell'Agenzia delle entrate.
Il Consiglio di Stato - sezione III- con il parere n. 656 espresso in data 13 maggio 1997, ha fornito chiarimenti sull'interpretazione del termine "sussidi " richiamato nell'articolo 8, comma 3 della tabella degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, precisando tra l'altro che: "il termine 'sussidio', per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto".
Pertanto, per stabilire se anche la domanda di aiuto prevista nella fattispecie in esame rientri nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa, occorre esaminare il contesto normativo e regolamentare nel quale si inserire tale domanda.
Dall'analisi dei provvedimenti regionali si evince che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché "danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid19" condizione che, per l'Amministrazione finanziaria, può giustificare l'esenzione da bollo per la relativa domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.