Richiamo Corte Conti sui partenariati che ricadono sull'ente pubblico. Il supporto Delfino & Partners
Il T.A.R. Marche Sez. I, con Sentenza n. 1015 in data 11/08/2026 ha affermato l’importanza di una corretta quantificazione dei rischi relativi ad una procedura di project financing, la corretta valutazione dell’interesse pubblico, il divieto di surrettizie manovre volte a far ricadere il rischio sull’ente pubblico anziché traslarlo pienamente sull’operatore economico privato. Da valutare con grande attenzione anche la parte di contributo pubblico e l’incidenza fiscale, aspetti che spesso fanno ricadere di fatto il peso dell’operazione sull’ente e il monitoraggio dell’operazione. L’equilibrio economico-finanziario non coincide con la garanzia della redditività dell'operazione.
Delfino & Partners affianca da molti anni gli enti pubblici nella valutazione dell’interesse pubblico, trovando anche molti casi al limite, relativi ad operazioni effettuate in passato in modo frettoloso oppure non presidiate adeguatamente durante lo svolgimento. Le responsabilità per dirigenti e amministratori sono molto rilevanti.
La sentenza del TAR Marche in commento collega tre piani che nella prassi vengono talvolta erroneamente tenuti separati:
-la qualificazione del project financing come operazione nella quale il privato assume un rischio operativo effettivo;
-la valutazione preventiva dell’interesse pubblico e della convenienza del PPP;
-la necessità che l’amministrazione dimostri, attraverso un’istruttoria economico-finanziaria seria, che il ricorso al partenariato produce effettivamente Value for Money.
Il TAR di fatto afferma che nel project financing l'equilibrio economico-finanziario non coincide con la garanzia della redditività dell'operazione. Il PEF serve a verificare che l'operazione sia economicamente e finanziariamente sostenibile e che, in presenza dei rischi contrattualmente allocati, il rendimento del capitale investito sia coerente con il rischio assunto. Non costituisce, invece, una garanzia pubblica contro qualsiasi evento che riduca la redditività dell'investimento.
L'art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo) del d.lgs. 36/2023 è particolarmente netto: il concessionario deve essere esposto alle fluttuazioni del mercato, in modo che la perdita potenziale non sia puramente nominale o trascurabile. Il rischio può riguardare la domanda, l'offerta o entrambi. SE LA CRISI DEL MERCATO COSTITUISCE PROPRIO IL RISCHIO CHE IL PRIVATO AVEVA ASSUNTO, NON È POSSIBILE NEUTRALIZZARLA SUCCESSIVAMENTE MEDIANTE UN CONSISTENTE INCREMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO, PRESENTANDOLO COME SEMPLICE RIEQUILIBRIO DEL PEF.
Il discrimine è riequilibrio oppure nuova operazione? Non ogni modifica del PEF è illegittima. Il problema nasce quando la modifica cambia significativamente l'assetto economico originario; elimina o riduce sostanzialmente il rischio assunto dal privato; aumenta in modo rilevante il contributo pubblico; altera la remunerazione dell'operatore; modifica le condizioni sulle quali gli altri concorrenti avrebbero potuto formulare le proprie proposte. In questa situazione non si è più davanti ad un semplice riequilibrio, ma ad una trasformazione dell'operazione.
Quindi: il contributo pubblico non può cancellare il rischio operativo, che deve essere traslato sull’operatore
Ci permettiamo invitare gli enti locali a rivedere le procedure di partenariato pubblico privato in essere, anche se formalmente ineccepibili oppure sorte in modo ineccepibile, per evitare di avallare surrettizie forme di soccorso finanziario ed assumersi responsabilità pesanti.
Per un confronto preliminare scrivere a: info@gruppodelfino.it