Ricevute spettanze per IRAP pagamento rateale con maggiorazione 3% - possibile errore?
Nei pagamenti delle spettanze di ieri, figura una voce insolita: IRAP pagamento rateale con maggiorazione tre per cento LB 197- 2022 art. 1 comma 160 p.1.
Appare strano il riferimento all’IRAP, di competenza della Regione. Probabilmente si tratta di pagamento rateale su addizionale comunale Irpef.
Dispone infatti l’art. 1 comma 160 Legge 197/2022:
160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto gia' sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale e' dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
Il Servizio Studi del Senato aveva rilevato a proposito di tale norma: il comma 160, riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022.
Si tratta di versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi:
- dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) con riferimento alle ritenute alla fonte e all’IVA;
- dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022;
- dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 5 che ne ha posticipato la scadenza al 30 novembre 2022.
Benché non citato dalle norme in esame, si ricorda che l’articolo 13 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha, da ultimo, disposto la proroga di tale scadenza al 22 dicembre 2022.
Ai sensi delle modifiche in commento, i termini sono riaperti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.