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Ricarica del "borsellino elettronico" per TPL e sosta: regime IVA e bollo

La Risposta n. 52/2022 chiarisce il trattamento ai fini IVA ed imposta di bollo applicabile alle "ricariche" (tramite carta ed altri strumenti di pagamento) di un borsellino elettronico al quale l'utente può attingere per acquistare titolo di sosta per parcheggi o di viaggio per il trasporto urbano e relative ricevute, le quali sono soggette a regimi IVA differenziati anche in ragione del fatto che siano emessi da gestori privati o "istituzionali".

In particolare la Società evidenzia che:

-i "titoli di sosta di gestori privati e titoli di trasporto pubblico urbano" ricadono nel regime monofase di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), del DPR n. 633/1972 in cui l'IVA viene assolta una solta volta e alla fonte dal gestore mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta. La ricevuta rilasciata per l'acquisto è esclusa da IVA ai sensi dell'articolo 74 del DPR 633/1972.

-i "titoli di sosta di gestori istituzionali" sono fuori campo IVA. La ricevuta è emessa senza indicazione separata dell'imposta e con la specificazione che trattasi di operazione fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/1972;

-i "biglietti per trasporti pubblici urbani e titoli di sosta da gestori che applicano l'IVA in via di rivalsa", secondo le modalità ordinarie, con emissione di una fattura in nome e per conto proprio con indicazione separata dell'imposta applicata secondo le modalità ordinarie;

"titoli di trasporto extra urbano (trasporto ferroviario e viaggi in autobus a lunga percorrenza)" soggetti ad IVA ordinaria con emissione di una fattura in nome e per conto proprio con indicazione separata dell'imposta applicata secondo le modalità ordinarie

L'Agenzia delle entrate, sulla base della considerazione che i titolo di sosta e viaggio sono espressamente esclusi dalla c.d. Direttiva voucher (o buoni mono/multi uso) e che il credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all'atto della ricarica, alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia UE ritiene che le somme versate per ricaricare il borsellino costituiscano "corrispettivo" soltanto al momento del loro "utilizzo" da parte del cliente, vale a dire al momento in cui il cliente spende effettivamente detta provvista per acquistare un determinato titolo di viaggio o di sosta. Conseguentemente, la ricarica del borsellino elettronico Alfa non va considerata un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA, bensì una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972.

La cessione del titolo di viaggio o di sosta al cliente deve, pertanto, considerarsi effettuata, ai fini IVA, nel momento in cui il cliente acquista il titolo specifico, pagandolo mediante il borsellino elettronico. Solo in questo momento, infatti, sono noti tutti gli elementi necessari ad individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell'operazione sottostante e, conseguentemente, la Società è in grado di documentare fiscalmente l'operazione secondo le modalità sopra illustrate, differenti a seconda della tipologia di titolo di trasporto o di sosta acquistato dal cliente.

La Società non dovrà documentare fiscalmente la ricarica del borsellino, né emettere autofattura con riferimento all'eccedenza di liquidità rispetto alle scorte di titoli posseduti.

Con riferimento al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo da riservare alle ricevute relative alle somme di denaro utilizzate a titolo di ricarica del borsellino, è applicabile l'imposta di bollo ai dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 trattandosi di operazione fuori campo IVA. L'imposta di bollo, nella misura di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro, è dovuta fin dall'origine, ovvero al momento dell'effettuazione della ricarica del borsellino elettronico e conseguente emissione di ricevuta.