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Ricalcolo fondo risorse decentrate

La Corte Conti Puglia, con deliberazione n. 163/2022 ha risposto a un quesito afferente agli effetti delle operazioni di ricalcolo del fondo risorse decentrate sul limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Tale disposizione, com’è noto, prevede che «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016».

Com’è evidente, la disposizione ricordata fissa un limite alla consistenza massima dei fondi annualmente riservati al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare l’importo-base del 2016 (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 99/2018).

La costante giurisprudenza contabile ha sostenuto, inoltre, che nella determinazione della consistenza massima dei fondi in esame rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019; Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 37/2021).

Appare dunque evidente che, qualora l’importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l’ente possa determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l’ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell’errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame.

L’ente, comunque, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì su di esso graverà «l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata» stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo «quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale» (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 182/2019)