Ribasso dei costi di manodopera ribasso ammissibile solo se indiretto
Il TAR per la Liguria veniva adito al fine di sentir annullare tutti gli atti principali e conseguenti di una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza delle barriere di una sede stradale.
Tra le varie doglianze la ricorrente lamentava l’erronea osservazione della Provincia secondo cui, ammettendo la ribassabilità del costo della manodopera, la percentuale complessiva di sconto offerta dalla società ricorrente supererebbe la soglia di anomalia.
Nel ritenere inaccoglibile il motivo di ricorso il TAR con sentenza n. 673/2024 ha ricordato che ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 [N.d.R: in base alle tabelle ministeriali del costo del lavoro]. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” ed ha ritenuto preferibile l’interpretazione più aderente al dato letterale della disposizione medesima secondo cui “nella nuova disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).
Il Collegio prosegue le proprie argomentazioni, riprendendo il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 41, comma 14, osservando che “qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa” in altre parole la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), tuttavia, “il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile”. I minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto andranno specificati nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.
In conclusione il TAR ha ritenuto la lex specialis di gara aderente alla disciplina del Codice degli Appalti posto che nel modello di offerta economica l’“importo ribassabile” è corrispondente al costo delle lavorazioni, cui si aggiungono le voci degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera e “in calce al modulo viene ribadito che gli oneri della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, ma, per i costi del lavoro, è consentito esporre una cifra diversa (più bassa), derivante dall’efficienza organizzativa dell’impresa, che potrà formare oggetto di richiesta di giustificazione”.