Riapertura dei termini di gara nelle procedure MEPA – il parere del MIT
Una Stazione Appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere un parere in relazione ad una procedura di gara avviata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA in data 14 dicembre 2024, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei distributori automatici in cui una società non presentava regolare offerta nei termini di scadenza del 20 dicembre 2024 e, successivamente, richiedeva la riapertura dei termini di gara lamentando che tra il 19 e il 27 dicembre 2024 si sarebbero verificati malfunzionamenti sulla piattaforma MEPA.
La SA evidenziava che:
- sono stati riscontrati possibili rallentamenti (non malfunzionamenti) tra il 19 e il 27 dicembre ma gli altri operatori hanno regolarmente presentato le loro offerte.
- La società in questione non ha presentato alcuna richiesta tempestiva di proroga o segnalazione di problematiche.
- L’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede la proroga solo in caso di comprovato malfunzionamento.
Alla luce di ciò, pertanto, l’Amministrazione richiedeva se, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza di settore (richiamando i pareri ANAC n. 367/2023, n. 451/2024 e la sentenza TAR Sicilia n. 2038/2024), fosse legittimo non accogliere la richiesta di riapertura dei termini di gara formulata dalla società.
Il MIT con Parere n. 3263/2025 del 27 febbraio ha risposto alla predetta richiesta precisando che “in base alla normativa vigente e tenuto conto della giurisprudenza sull’argomento si ricava che ai fini di una legittima riapertura dei termini di gara occorre che il malfunzionamento della piattaforma sia comprovato” ed a supporto del proprio parere richiamava quanto stabilito dal TAR Palermo con sentenza 2038/2024 con cui viene chiarito che “in sintesi il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, già previsto dall’articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. n. 50 del 2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell’operatore economico). Viceversa, il ridetto meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo” (TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383)”.
Il MIT, inoltre, precisa che l’ANAC con il proprio parere n. 451/2024, ha stabilito che “in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, la stazione appaltante non è tenuta a prorogare i termini di presentazione delle offerte”.
Il Supporto Giuridico, infine, conclude la propria risposta suggerendo, per la verifica di eventuali malfunzionamenti, di richiedere al gestore della piattaforma, ovvero Consip, i file di log di sistema in modo da accertare le operazioni realmente effettuate e le problematiche verificatesi.