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Riaffidamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto: il parere del MIT

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto al seguente quesito:

"Questa stazione appaltante, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, sta procedendo a norma dell'art. 110 comma 1, del d.lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara (procedura aperta con criterio del prezzo più basso), risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle opere. Poiché il numero delle ditte utilmente collocate nella graduatoria finale della gara di appalto è pari a n. 38, si chiede: 1) se la stazione appaltante è obbligata a seguire necessariamente il dettato normativo dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell'originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell'originario appaltatore (stesso ribasso d'asta)? In questo caso, per abbreviare i tempi, è possibile inviare un unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte? 2) se la stazione appaltante, in luogo del predetto art. 110, può procedere ad effettuare una nuova gara di appalto?" specificando che: "Sul primo quesito, la risposta è positiva, visto l’art. 110, co. 1 e 2, d.lgs. 50/2016. La risposta al secondo quesito è negativa; l’interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato. Anche la risposta al terzo quesito è negativa. Invero, vi è l’obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti".