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Riaccertamento straordinario dei residui, per le cartelle stralciate

Le norme disposte dalla Legge di bilancio 2023 di cui art. 1 commi 222 e seguenti in tema di stralcio cartelle fino a 1.000 euro dal 2000 al 2015 richiamano, al comma 252, l’applicazione del DM MEF 14.07.2021 “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010” con possibilità di assorbimento disavanzo generato da tale operazione fino a 5 anni.

In particolare, il comma 252 art. 1 Legge di bilancio 2023 prevede:

Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’eventuale maggiore disavanzo determinato dall’applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.

Il DM MEF 14.07.2021 dispone al comma 5 dell'art. 1 "Ai fini del rendiconto 2021 (2022), gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico - finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

a.la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;

b.la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c.la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui alla lettera b);

d.la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 gia' stralciati dal conto del bilancio.

6.L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 e' oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 e' esercitata la facolta' di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualita', in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022 (2023)