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Riaccertamento parziale, solo nei casi del principio

Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/200 e smi dispone che al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa , è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Tale operazione (utilizzata frequentemente in questi giorni), ricordano molte sezioni Corte dei Conti, si deve limitare ai soli casi indicati e non diventare strumento di non corretta reimputazione di risorse correnti libere dal 2020 al 2021.