← Indietro

Riaccertamento parziale dei residui in casi limitati e motivati

Il principio contabile applicato di competenza finanziaria All. 4/2 Dlgs 11872011 e smi chiarisce che “al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa , è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.

Quindi in questi casi è possibile anticipare il riaccertamento ordinario dei residui. Attenzione però, l’atto dirigenziale deve essere motivato, indicare la copertura finanziaria sul 2024 in modo corretto rispetto a quanto disposto dalla normativa e dai principi contabili, contenere il parere dell’organo di revisione. E’ vietato riportare sul 2024 impegni di parte corrente liberi 2023 finanziandoli con il Fondo pluriennale vincolato, fatto salvo i casi delle spese relative all’accessorio del personale e agli incarichi agli avvocati esterni sulle cause.