Riaccertamento parziale dei residui, attenzione alla copertura
Il principio contabile All. 4/2 consnete al paragrafo 9.1 il riaccertamento parziale degli impegni di competenza 2024 – con reimputazione sul 2025 - con determina del responsabile finanziario e parere dell’Organo di revisione. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. Occorre però valutare con attenzione la fonte di entrata a copertura della spesa reimputata. In particolare:
“Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.
La reimputazione degli impegni all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:
a) la variazione sull’annualità 2024 su cui l’impegno o l’accertamento era imputato;
b) la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in base all’esigibilità;
c) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni.
Su questo ultimo occorre rifettere; la copertura della spesa impegnata giuridicamente sul 2024, non divenuta esigibile, reimputata sul 2025 può essere data da:
-accertamento 2024 reimputato in quanto non esigibile;
-fondo pluriennale vincolato, ma solo se entrata era vincolata o se si tratta di entrata corrente libera in deroga (es. avvocati esterni sulle cause)
-competenza 2025 nella generalità dei casi di spesa 2024 reimputata sul 2025 e coperta da entrate correnti libere esigibili 2024. IN QUESTO CASO NON È POSSIBILE FINANZIARE LA REIMPUTAZIONE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO; le risorse 2024 confluiranno in avanzo libero 2024.