Riaccertamento parziale, attenzione alla fonte di finanziamento
Il principio contabile di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi chiarisce il funzionamento del riaccertamento parziale al paragrafo 9.1. nella parte finale.
“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.
Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.
Nel fare tale operazione - eccezionale- occorre prestare molta attenzione alla fonte di finanziamento.
Non si devono commettere errori, creando risorse sul 2023 in modo non rispondente ai principi contabili e alla norma, come nel caso di FPV di parte corrente alimentato da entrate correnti libere (GRAVE IRREGOLARITA' tranne i due casi in deroga) per finanziare reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario.
Come pure, nel caso di tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare (in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa), non si può ricorrere a tale procedura se la fonte di finanziamento di tale spesa ancora da registrare è una entrata giuridicamente perfezionata ed esigibile 2022. Questo è un caso diverso.
Se un lavoro pubblico è stato finanziato da entrate proprie accertate nel 2022 (giuridicamente perfezionate ed esigibili) e la spesa non è stata impegnata (giuridicamente perfezionata) o almeno prenotata come da criteri evidenziati nel paragrafo 5.4.9 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, si verifica una situazione diversa, ovvero le risorse in questione terminano nel risultato di amministrazione 2022 (avanzo vincolato, avanzo destinato investimenti, avanzo libero – se capiente). Di conseguenza, il Comune dovrà applicare avanzo, non reimputare entrata. Lo potrà fare già a inizio anno 2023 se si tratta di avanzo vincolato, che si applica anche in forma presunta. Lo si farà dopo l’approvazione del rendiconto 2022 se si tratta di avanzo destinato investimenti o avanzo libero, che non esiste in forma presunta e necessita quindi della preventiva approvazione del rendiconto.