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Riaccertamento dei residui in esercizio provvisorio

Considerati i numerosi e intensi adempimenti contabili, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, la cui scadenza è stata rinviata al 31 marzo 2021, gli enti locali possono iniziare ad effettuare la ricognizione dei residui, in vista del riaccertamento ordinario 2020.

I principi contabili consentono infatti tale procedura anche in esercizio provvisorio. “Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 Dlgs 118/2011 e smi, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato”.

Ricordiamo inoltre il fondamentale distinguo tra la ricognizione e il riaccertamento ordinario dei residui; laddove la ricognizione è propedeutica al riaccertamento ordinario. Prevede infatti il paragrafo 9.1 del principio contabile di competenza finanziaria potenziata: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".

La ricognizione dei residui è effettuata con determina da parte di ogni responsabile di settore / servizio, mentre il riaccertamento ordinario è di competenza della Giunta e richiede il preventivo parere dell’Organo di revisione.