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RGS, per l’utilizzo del fondone basta l’impegno giuridico

Che cosa significa “utilizzare” i fondi Covid, compreso il Fondo funzioni 2021 e la quote di Fondo funzioni fondamentali 2020 confluite in avanzo? Occorre l’impegno giuridico e pure l’esigibilità entro il 31 dicembre 2021, oppure basta l’impegno giuridico?

Se il Comune aggiudica 100 a Rossi il 31.12.2021 un incarico finanziato con fondi Covid, deve restituire alla Stato 100 in quanto Rossi non ha svolto la prestazione (esigibilità)? Occorre anche il pagamento?

La Ragioneria Generale dello Stato ha risposto a tale quesito, posto dal Comune di Portogruaro, sostenendo (un po’ sorprendentemente) che basta l’impegno giuridico. Quindi la corsa all’impegno al 31 dicembre 2021 sarà forsennata con imputazione dell’impegno stesso sul 2022 finanziato da FPV.

Ecco la domanda del Comune e la risposta del MEF – RGS.

Si chiede un chiarimento in merito all’utilizzo delle risorse attribuite a titolo di fondo funzioni fondamentali.

Potranno essere certificate nel 2021 (certificazione presentata nel 2022) anche spese per contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 –quota 2022 finanziati dall’applicazione di avanzo vincolato 2020 da fondo funzioni fondamentali (quindi impegni coperti da fondo pluriennale vincolato nel 2022)?

Ugualmente spese per contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 –quota 2022 finanziati da entrata accertata nell’anno 2021 a titolo di fondo funzioni fondamentali anno 2021 (quindi impegni coperti da fondo pluriennale vincolato nel 2022)?

RISPOSTA MEF – RGS:

Si riscontra la richiesta di chiarimenti formulata da codesto ente.

Al riguardo, si ritiene possibile finanziare la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid-19 sottoscritti dagli enti nel 2021 sia con le risorse 2021 assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali sia con le risorse 2020 assegnate agli enti a valere sul medesimo fondo e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2020. Si forniranno in seguito adeguate indicazioni in merito alla rappresentazione di tali maggiori spese nei modelli della certificazione di cui all’art. 39, comma 2 del Dl n. 104/2020, previsti per l’esercizio 2021.