Revocabile il revisore che non fa il questionario, anche se fuori dal suo mandato
La Corte dei Conti Calabria, con delibera n. 106/2023 ha ricordato che compete sempre al revisore in carica farsi carico della redazione e firma del questionario al bilancio e al rendiconto, anche se si riferisce ad un periodo fuori dal suo mandato (esempio: nomina del revisore a giugno 2023, questionario al rendiconto è a cura del nuovo revisore, anche se il parere sul rendiconto 2022 è stato rilasciato dal revisore precedente).
La Sezione ricorda che in caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”.
Pertanto, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito dell’incarico di revisore unico, va comunque rammentato come, sul punto, non rilevi l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).