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Revoca dell’incarico e segnalazione al Ministero per il revisore che non redige il questionario

In questi giorni scade (secondo tempistica definita dalla singole sezioni regionali Corte dei Conti), il termine per l’invio, a cura dell’organo di revisione degli enti locali, del questionario sul bilancio 2023-2025 (delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 7/2023) e sul rendiconto 2022 (delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 8/2023). In caso di inadempienza scatta la responsabilità del revisore, come ha ricordato recentemente (tra le tante) la sezione di Corte Conti Calabria con delibera 106/2023.

La Sezione ha rilevato che a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito dell’incarico di revisore unico, va comunque rammentato come, sul punto, non rilevi l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).

Conseguentemente, si segnala al Consiglio comunale che l’Organo di revisione economico-finanziaria non ha ottemperato all’obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, affinché lo stesso provveda all’adozione sia delle necessarie misure organizzative finalizzate a consentire la celere ottemperanza agli obblighi sopra citati, sia dei provvedimenti che risultassero necessari a giudizio dell’Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede in tale ipotesi, come esposto, la possibilità di revoca dell’incarico conferito al revisore contabile.

Analoga segnalazione viene operata all’indirizzo del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per gli eventuali provvedimenti di competenza nella tenuta del registro dei revisori.