Revoca della posizione organizzativa solo nel rispetto CCNL
La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza Sez. L n. 22926 anno 2022 è intervenuta in materia di revoca anticipata di posizione organizzativa, ricordando i limiti che incontra tale procedura, consentita solo in caso di risultati negativi, da esigenze di riorganizzazione adeguatamente motivate, da provvedimenti disciplinari.
L’art. 14 del CCNL funzioni locali 2018 che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente.
La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.