← Indietro

Revoca del revisore

La Corte Conti Lazio, con delibera 24/2022 ha rilevato che sussistono gli elementi per la revoca dell'Organo di revisione in caso di inadempimento nell'invio da parte di quest'ultimo dei questionari e relazioni periodiche di cui art. 1 comma 166 Legge 266/2005 e art. 148 bis Tuel.

La revoca è operata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235 comma 2 Tuel.

In particolare, i magistrati rilevano: l’inadempimento dell’Organo di revisione all’invio dei questionari in argomento, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (cfr. art. 2400, comma 2, cod. civ.) può giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., in proposito, SRC Sicilia, del. n. 118/2017/PRSP; SRC l’Abruzzo, del. n. 126/2019/PRSE e, da ultimo, SRC Lazio, del. n. 53/2021/PRSE cit.) tenuto conto degli obblighi di vigilanza spettanti alla Giunta e al Consiglio comunale sull’operato dell’Organo di revisione.

Richiamo normativo:

art. 1 comma 166 Legge 266/2005: "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Codice civile art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio)

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.