Revoca del contributo regionale per tardiva rendicontazione, ipotesi di danno cagionato dal RUP
La Corte dei Conti Veneto, sezione giurisdizionale con sentenza 86/2024 ha rilevato l’ipotesi di danno erariale per la revoca di contributo regionale subita dal Comune a causa di tardiva rendicontazione, in violazione della convenzione tra le parti.
La Sezione rileva come sia emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto non ha ottemperato ai compiti che la legge pone a carico del RUP, relativi alla correttezza dell’iter della procedura di affidamento di lavori, nell’ambito dei quali sono comprese anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria, in origine programmata. Nella fattispecie concreta, in ogni caso, è utile evidenziare che il geom. X rivestiva, al contempo, la qualifica di responsabile del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d), TUEL, di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura.
Al predetto, quindi, va, senz’altro, addebitata la responsabilità di aver arrecato un pregiudizio erariale al Comune di Y, venendo meno ai propri obblighi di servizio che imponevano particolare attenzione e avvedutezza nella realizzazione dell’opera comunale ammessa al finanziamento pubblico per le finalità di cui al bando regionale, il quale ultimo andava puntualmente rispettato in tutte le sue prescrizioni, pena – come già rappresentato – la revoca del beneficio concesso.