Revisori, l'accettazione dell'incarico prima della delibera di nomina
Il Ministero dell’Interno ha espresso un parere in ambito revisione dei conti, laddove chiarisce che l'accettazione dell'incarico deve avvenire prima della delibera di nomina. Il compenso decorre dall'esecutività della delibera di nomina a prescindere dal concreto inizio dell'attività lavorativa. In particolare:
Si fa riferimento alla nota con la quale un comune siciliano chiede l'orientamento di questa Amministrazione circa la decorrenza dell'incarico di revisione economico-finanziario e del relativo compenso. In particolare, nella nota si fa presente che in data 7 dicembre 2021 l'ente ha provveduto, tramite estrazione, alla nomina, con delibera immediatamente eseguibile, del nuovo collegio chiedendo successivamente ai revisori l'accettazione, pervenuta in data 14 dicembre 2021 cui, in data 23 dicembre 2021 è seguito il formale insediamento del nuovo organo di revisione. Si è quindi aperta una discussione tra organo di revisione e comune circa l'effettiva decorrenza dell'incarico e del relativo compenso in quanto il collegio sostiene che il termine iniziale debba essere dalla esecutività della delibera di nomina mentre codesto ente ritiene di farlo coincidere con il concreto inizio del mandato e quindi con l'insediamento. Al riguardo, si precisa che sarebbe opportuno che l'ente inviasse la richiesta di parere al proprio Assessorato regionale agli enti locali in quanto la Regione Sicilia ha normato autonomamente la disciplina dell'organo di revisione economico-finanziaria non recependo la normativa che disciplina l'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali gestito da questa Direzione centrale. Solo a titolo puramente esemplificativo nelle regioni a statuto ordinario un ente di pari dimensioni demografiche del comune in questione avrebbe solo un organo monocratico e non collegiale con tutte le conseguenze contabili e funzionali del caso. Le soluzioni prospettate dall'ente non sono contemplate nel testo unico, approvato con decreto legislativo n.267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, l'articolo 235 del testo unico al comma 1 prevede che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina dalla data di immediata eseguibilità e il comma 7 del successivo articolo 241 prescrive che l'ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. Ne consegue che per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all'estrazione dei revisori dall'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, l'accettazione dell'incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina. Anche il relativo compenso decorre dalla nomina non assumendo alcun significato il concreto inizio dell'attività lavorativa, infatti l'organo di revisione vien pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere. Questo impianto normativo non lascia dubbi circa la decorrenza del mandato e dei pagamenti del relativo compenso in quanto chiaramente riferibile alla esecutività della delibera di nomina. Dalla lettura del quesito sembrerebbe invece che la disciplina dell'organo di revisione in vigore nella Regione siciliana abbia modalità e termini ben diversi rispetto a quelli nazionali e per tali ragioni non è possibile fornire l'orientamento richiesto.