Revisore e suoi collaboratori incompatibili con il Nucleo di valutazione dello stesso ente
Il Ministero dell’Interno si è espresso con parere in data 24.04.2024 sulla ipotesi di compatibilità del ruolo di revisori e di membro del nucleo di valutazione. In particolare, il Viminale rileva:
Un revisore ha formulato un quesito circa la possibilità per il coadiutore dell'organo di revisione di un ente locale di essere contemporaneamente nominato componente del nucleo di valutazione dell'ente medesimo.
Al riguardo, l'articolo 239, comma 4, del testo unico 267 del 2000 stabilisce che "L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione." L'articolo 236, comma 3, del citato testo unico che disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, specifica che "i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".
Ne consegue che il revisore non può svolgere anche la funzione di componente del nucleo di valutazione nel medesimo ente locale.
Per quanto attiene al quesito in questione, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali con atto del 12 marzo 2018, visualizzabile sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha inteso fornire opportune indicazioni utili a superare le incertezze che derivano dalla lacunosa disciplina del testo unico 267 del 2000, in merito al ruolo ed alle funzioni dei collaboratori dell'organo di revisione contabile, con particolare riferimento alla necessità di valorizzarne la figura e di fissare le modalità di attivazione e gestione di tali rapporti.
In tale atto è ribadita la necessità, anche per la nomina del collaboratore, di rispettare attentamente le norme sull'incompatibilità ed inconferibilità di cui al predetto articolo 236. Viene, inoltre, suggerito che nell'atto di affidamento dell'incarico, per precisa statuizione, debba essere contemplata la revoca dell'incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.lgs 39 del 2013 e all'articolo 236.
Si deve ritenere, in conclusione, che le ipotesi di incompatibilità previste per i revisori dall'articolo 236 del testo unico 267 del 2000, siano riferibili anche ai collaboratori in ragione della confusione e commistione delle funzioni che in tal modo si creerebbero.