Revisione straordinaria: rinvio del termine ultimo per la dismissione delle partecipazioni
Nella seduta di ieri, 08 luglio, la Commissione Permanente n. V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati ha approvato, tra gli altri, l’emendamento 16.30 che introduce una nuova deroga all’obbligo di alienazione contenuto ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 consentendo, in taluni casi, di dilazionare il termine per la conclusione delle procedure fino al 31.12.2022.
Nello specifico, il comma 4 dell’art. 24 D.Lgs. 175/2016 disponeva in origine l’obbligo di conclusione delle procedure di alienazione, definite in sede di revisione straordinaria (anno 2017), entro un anno dalla conclusione di tale analisi. La disposizione normativa è stata poi successivamente integrata del comma 5-bis, prevedendo la possibilità di posticipare tale obbligo fino al 31.12.2021 per quelle realtà che nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria avessero prodotto un risultato di esercizio in utile.
Con l’emendamento approvato ieri, viene ora aggiunto il seguente comma 5-ter: “Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”.
In tal senso potranno quindi essere derogate, fino al prossimo 31.12.2022, le conclusioni di quelle procedure di alienazione, definite in sede di revisione straordinaria, che abbiano ad oggetto società che, nel triennio precedente alla ricognizione, abbiano registrato utili di esercizio e che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un risultato medio in utile.