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Revisione prezzi, bandi in corso e concessioni: indicazioni ANAC

Con parere approvato dal Consiglio il 21 giugno, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si esprime sulla possibilità di apportare modifiche alla documentazione posta a base della gara indetta dal Comune di Torino per il “Parco della Salute e della Scienza” in relazione al forte aumento dei prezzi legati a materiali ed energia riscontrato negli ultimi mesi, che è stato “causa in molti casi di blocco di lavori e di gare deserte”.
Il parere fornisce però alcune utili indicazioni nei casi in cui, come quello di specie, di fronte all’eccezionale aumento dei prezzi, le imprese non riescono più a rientrare nei costi e a rispettare i preventivi di spesa in vista di gare e non risulta applicabile il meccanismo correttivo dei prezzi proposto dal legislatore con i Decreti Sostegni.

Il problema interessa particolarmente, infatti, i settori che non sono toccati dai correttivi sui prezzi introdotti da ultimo dal D.L. 4/2022 (art. 29), per i quali nei mesi scorsi l'Autorità è intervenuta più volte, chiedendo a governo e parlamento di estendere il meccanismo di compensazione in corso di esecuzione, che attualmente riguarda i soli appalti di lavori, ai contratti di appalto di servizi e forniture. Inoltre, nulla viene detto specificamente riguardo le concessioni.

Anac ha quindi cercato di individuare, all’interno del contesto normativo vigente, una possibile soluzione per Torino e per i casi analoghi. Avendo particolare riguardo all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 quale Codice dei Contratti Pubblici, che prende a riferimento “la progettazione definitiva, che può essere modificata in modo che l’offerta risulti economicamente sostenibile”, l’Autorità ha perciò riconosciuto la possibilità di “integrare la gara, con corrispondenti previsioni precisando che è ammesso (cioè richiesto) che i concorrenti nell’elaborazione del proprio progetto definitivo, tengano conto dei prezzari di riferimento più aggiornati (e non più quelli utilizzati per l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica). Nello stesso tempo, i concorrenti indicano anche le lavorazioni che invece ritengono di poter offrire in base agli stessi prezzi della prima offerta”.

La soluzione proposta consentirebbe in tal senso di rispettare la parità di condizioni per i partecipanti alla gara garantendone al contempo la coerenza “con la natura della procedura prescelta, ossia il dialogo competitivo, trattandosi soltanto di una attualizzazione dei prezzi di mercato sulla base di prezzari ufficiali”.

Anac suggerisce quindi di non procedere con una modifica della gara, della documentazione e del regolamento, perché comporta troppi rischi, sia nei tempi di durata che in possibili blocchi successivi, bensì di raccogliere l’esigenza espressa dai concorrenti, ritenuta giustificata, garantendo loro di presentare un’offerta finale, comprensiva del progetto definitivo, che sia effettivamente sostenibile sotto il profilo economico, alla luce dei prezzi correnti al momento della sua redazione, in modo da rispettare anche la condizione che il progetto economico finanziario sia in equilibrio.

A margine del parere, si può evidenziare come, in assenza di chiarimenti o normativa specifica in materia, i principi sopra esposti appaiano utili nella definizione di procedure, quali le concessioni o in generale il partenariato pubblico privato, dove tra la fase di "proposta" e quella di offerta possono trascorrere diversi mesi e nelle quali vige la regola del trasferimento dei rischi in capo all'operatore economico, tra cui quello di costruzione (che comprende - in linea generale - anche l'aumento dei prezzi, v. linee guida Anac n. 9 in tema di monitoraggio). Tale trasferimento rischia di essere messo in dubbio o comunque limitato dalla previsione tout court di formule tipiche degli appalti, seppure dettate e giustificabili dalla situazione contingente.

La "revisione dei prezzi" dovrebbe essere probabilmente inserita nell'ambito di clausole, confacenti allo schema contrattuale adottato, che disciplinano le condizioni di equilibrio (o riequilibrio) e/o la predisposizione del progetto definitivo o dell'Offerta. Per quanto riguarda le concessioni, Anac nel parere precisa infatti come la normativa ammetta la possibilità che, in corso di esecuzione, “sia adottato ogni più opportuno intervento, nel caso in cui risulti dimostrato che fatti non riconducibili al concessionario abbiano determinato il venir meno delle condizioni originariamente pattuite”.

Tale eventualità va quindi presa seriamente in considerazione, ma inserita nell'ambito dello schema giuridico utilizzato, sia in fase di predisposizione delle convenzioni che nella successiva fase di esecuzione.