Revisione periodica: osservazioni della Corte dei Conti
Con deliberazione n. 69/2022/VSG, la Corte dei Conti Toscana ha fornito alcune osservazioni in tema di revisione periodica ex art. 20 TUSP
Obbligatorietà della relazione tecnica: La Corte ha ricordato l’obbligo di allegare al piano di razionalizzazione anche “apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”, in assenza della quale il piano non risulterebbe “integralmente esaustivo del quadro informativo”. In tal senso, “il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 non può ritenersi sostitutivo della relazione tecnica ex art. 20 del TUSP in ragione della diversa finalità assolta dai predetti documenti”, in quanto il primo “non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa” (cfr. Corte conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza, n. 185/2019)”, mentre la seconda “è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell’Ente”.
Società a controllo pubblico: Al fine di inquadrare correttamente le realtà da inserire nel perimetro di analisi, i Magistrati hanno richiamato la definizione di controllo civilistica (art. 2359) e l’art. 2, co. 1, lett. b) e m) del TUSP, ricordando che si considerano ““società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” ed aggiungendo che si configura una situazione di controllo “anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.
Adeguata motivazione: In relazione agli esiti della revisione delle partecipazioni pubbliche, i Magistrati hanno ricordato che ogni scelta operata dall’Amministrazione deve essere adeguatamente motivata. In particolare, anche la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione deve necessariamente essere sorretta da apposita “motivazione in ordine alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione) e all’indispensabilità della stessa per il conseguimento di quei fini”.
Calcolo del fatturato: I Magistrati hanno ricordato che il fatturato rilevante per la soglia di cui all’art. 20, co. 2 lett. d) è relativo alle attività produttive di beni e servizi ed “è dato dalla somma delle voci “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5) Altri ricavi e proventi” e, qualora in quest’ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un’adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione”.