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Revisione periodica: da considerare anche le partecipazioni indirette “non di controllo” e gli organismi partecipati rientranti nel GAP

La Corte dei Conti Lazio, con deliberazione n. 47/2021/GEST, ha rilevato l’incompletezza della ricognizione ordinaria delle partecipazioni effettuata, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 175/2016, in ordine alle le partecipazioni indirette non di controllo ed agli gli enti pubblici strumentali partecipati dall’Amministrazione.

Partecipazioni indirette non di controllo

In primis, accertando che nell’analisi periodica risultano ricomprese, oltre alle partecipazioni dirette, “solo le partecipazioni indirette “di controllo” (…) e non anche quelle indirette “non di controllo””, la Sezione ha richiamato le disposizioni dell’art. 20, co. 1, del D.lgs. 175/2016 nel punto in cui prevedono che “(…) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”. In tal senso la Corte ritiene necessario che il Comune ricomprenda nelle future ricognizioni “tutte le partecipazioni societarie indirette, ancorché non di controllo, ritenendo che la completezza della ricognizione sia conforme alla lettera oltre che alla funzione delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di ricognizione e razionalizzazione”, al fine di “avere un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali”, in quanto “gravi criticità nella gestione di una partecipazione indiretta, ancorché non di controllo, si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico”.

Nel merito si ricorda che, come da consolidata giurisprudenza e linee guida del MEF, sia necessario ricomprendere nell’analisi periodica delle partecipazioni societarie, tutte le società indirettamente partecipate per il tramite di società controllate, società soggette a controllo analogo esercitato congiuntamente con altri enti locali, ovvero attraverso enti strumentali controllati (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 3/2019/VSG).

Enti pubblici strumentali

Ulteriormente, in relazione all’esclusione degli organismi partecipati privi di forma societaria dall’analisi effettuata, la Sezione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.lgs. 175/2016, “i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di ricognizione delle partecipazioni, l’Amministrazione socia rilevi partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”; in tal senso la Corte ha ritenuto “necessario che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli “enti pubblici strumentali” (aziende speciali e istituzioni) per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati, per la loro conseguente razionalizzazione". A sostegno di tale necessità i Magistrati richiamano i contenuti del “manuale operativo” adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 3.3.2021, secondo cui “nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell’elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici.”

Rispetto ai suddetti rilievi è utile evidenziare come il citato passaggio riguardi principalmente il censimento delle partecipazioni operato ai sensi dell’art. 17 D.L. n. 90/2014 e solo marginalmente la revisione periodica delle partecipazioni societarie. Rispetto a quest’ultima, gli organismi privi di forma societaria:

  • rilevano per le verifiche di cui all’art. 20, co. 2 lett. c) del D.lgs. 175/2016, al fine di accertare l’eventuale presenza dello svolgimento di attività analoghe o similari tra le partecipazioni in forma societaria e gli altri organismi partecipati;
  • se controllati dall’Amministrazione, fungono da tramite per l'inserimento nel prospetto di revisione periodica di eventuali loro partecipazioni societarie, come altresì sottolineato dai prospetti illustrati al paragrafo 4 “Le partecipazioni oggetto di comunicazione” del “manuale operativo” approvato dal MEF sopracitato.