Revisione periodica: comunque da analizzare la società in fallimento
Nel giudizio di parificazione della Regione Emilia Romagna, la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ha richiamato l’Ente territoriale che nel proprio provvedimento di revisione periodica delle società pubbliche dettato dall’art. 20 del TUSP non ha inserito una società in fallimento. Sul punto, la Sezione ha osservato che “la mera dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente l’estinzione della società. A questo proposito è del tutto ininfluente il fatto che la medesima società non presenti il Bilancio di esercizio dal 2012, rammentando che tale incombenza è legata all’eventualità che il giudice “fallimentare” autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa.”