Revisione entrate in variazione di bilancio ordinaria
Nell’ultima variazione ordinaria al bilancio 2021/2023, da effettuarsi entro il 30 novembre 2021 con delibera di consiglio o eventualmente, se motivata da urgenza, delibera di giunta con i poteri del consiglio, salvo ratifica entro il 31 dicembre 2021, occorre come sempre prestare particolare attenzione alle entrate correnti e alle quote di concessioni edilizie che hanno finanziato manutenzione ordinaria.
Il confronto, ovviamente, è tra previsione di entrata iniziale – previsione di entrata aggiornata – accertato – quota da accertare- incassato – quota da incassare – incidenza FCDE.
A fronte di una proiezione al 31 dicembre 2021 ineludibile, è importante impiegare a copertura delle minori entrate il Fondo funzioni, che prima di essere utilizzato per maggiore spesa Covid è da utilizzarsi proprio e soprattutto per colmare minori entrate causate da Covid.
Se l’entrata non può essere ridotta in previsione aggiornata, in quanto in presenza di contratti e quindi di obbligazione giuridicamente perfezionata, ma l’incassato fatica oltre la misura di accantonamento a FCDE, occorre aumentare l’accantonamento in conto competenza del fondo e quindi di fatto causare maggiore spesa che dovrà trovare adeguata copertura finanziaria.
Particolare prudenza è da riservare all’applicazione dell’avanzo libero disponibile 2020, che può essere messo in discussione sia da qualche residuo attivo critico (che sarà eliminato in sede di riaccertamento 2021 ma che fin d’ora impedisce il suo utilizzo), sia dalla richiesta MEF di revisione del certificato fondo funzioni 2020.
Circa i fondi Covid, è possibile procedere alla loro variazione entro il 31 dicembre 2021, con delibera di Giunta, come disposto dal DL 121/2021 art. 13 bis. In ogni caso, si raccomanda la puntuale verifica dell’inerenza, circa lo stretto utilizzo in ambito Covid.
Sempre entro il 31 dicembre 2021, saranno possibili eventuali variazioni di bilancio straordinarie, per le sole voci inserite nell’art. 175 comma 3 Tuel.