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Revisione accatastamento ai fini IMU (imbullonati), aumenta il contributo per i Comuni

Il DL 51/2023, in sede di conversione in legge, prevede all’art. 4 commi da 3-novies a 3-undecies, incremento – a specifiche condizioni - di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria.

Il comma 3-novies incrementa di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo ai Comuni volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dall’articolo 1, commi da 21 a 24 della legge n. 208 del 2015 legge di stabilità 2016 (cd. IMU imbullonati).

La novella normativa dispone:

3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Come rileva il Servizio Studi del Senato, la norma intende ristorare i Comuni in relazione agli atti di aggiornamento catastale presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, a condizione che tali atti abbiano determinato, per ciascun comune, una complessiva riduzione di gettito superiore al quaranta per cento rispetto a quello derivante dalle rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, in atti al 31 dicembre 2022, calcolata non tenendo conto degli atti di aggiornamento di cui alle norme in esame, nonché utilizzando le aliquote applicabili per l’anno 2022.

Il comma 3-decies individua le modalità di riparto del predetto contributo, prevedendo che tale contributo sia ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 dicembre 2023 sulla base dei dati comunicati, entro 15 novembre 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al precedente comma 3-novies, alle rendite proposte nelle istanze dei contribuenti per la rideterminazione delle rendite catastali, ovvero alle rendite definitive qualora rideterminate dall’Agenzia delle entrate al 31 dicembre 2022, e a quelle già iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al medesimo comma 3-novies.

Inoltre si chiarisce che, con la medesima comunicazione, l’Agenzia delle entrate deve fornire al MEF, per ciascun comune, l’ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, in atti al 31 dicembre 2022.

Il comma 3-undecies dispone in ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni così introdotte, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE – Fondo per interventi strutturali di politica economica.