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Rettifiche avanzo vincolato da fondone a cura del responsabile

L’art. 15 bis del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 dispone in materia di semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020. In particolare, la nuova norma prevede:

  1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, é effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Come ha evidenziato l’ufficio studi del Senato sulla materia:

L’articolo 15-bis consente agli enti locali che hanno approvato il rendiconto senza avere in precedenza inviato la certificazione dell’utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

L’articolo 227 del TUEL prevede che il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare. Occorre considerare che l’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, nell’incrementare la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni (istituito dal decreto-legge n. 34/2020in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), ha previsto al comma 2 la procedura per la verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19. Il termine per l’invio per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - della certificazione della perdita di gettito, inizialmente previsto entro il 30 aprile 2021, è stato spostato al 30 maggio 2021 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 830, lett. a), della legge n. 178 del 2020).

La norma in esame, pertanto, consente agli enti locali che hanno approvato il rendiconto 2020 senza aver previamente compilato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che la rettifica non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento alla BDAP si ricorda che ai sensi dell'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), le amministrazioni pubbliche sono tenute a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché le altre informazioni rilevanti ai sensi della medesima legge. Ciò al fine, fra l'altro, di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia 12 maggio 2016 si è provveduto alla definizione della modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla medesima banca dati delle pubbliche amministrazioni.

Si segnala che, come evidenziato dalla Commissione Arconet in risposta ad un quesito che verteva sulla fattispecie in esame (Faq n. 47 del 17 marzo 2021), tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. La norma in esame, in particolare, prevede una procedura semplificata per la rettifica ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione.