Rettifica con atto dirigenziale del rendiconto 2022 per riconciliazione ai fini Covid, cosa dice il Senato
Abbiamo già avuto modo di approfondire il tema della rettifica, con atto del responsabile del servizio finanziario previo parere dell’organo di revisione, del rendiconto 2022 per la necessaria riconciliazione (che è il festival dell’ovvio) con il certificato 2022 fondi covid e caro bollette. Ogni anno la norma contiene errori ed omissioni.
Il DL 51/2023 in conversione in legge, all’art. 4 bis (Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali) dispone:
1.Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022 concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Vediamo cosa scrive in proposito il Servizio studi del Senato.
L’articolo 4-bis – inserito nel corso dell’esame in sede referente – assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali, concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che deve essere presentata da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (comma 1).
Il comma 2 fissa al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.
Nel dettaglio, il comma 1 è volto ad assegnare al responsabile del servizio finanziario – in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2)59 – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023.
Si tratta della certificazione che deve essere presentata al MEF dagli enti locali che abbiano beneficiato delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, autorizzate negli anni 2020 e 2021 e confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021.
Norme analoghe sono state previste con riferimento alla rettifica degli allegati anche al rendiconto degli esercizi 2020 e 2021, rispettivamente, dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall’articolo 37-bis del decreto-legge n. 21 del 2022. Con tali norme si è consentito agli enti locali che avevano approvato il rendiconto 2020 e 2021 senza avere in precedenza inviato la certificazione dell’utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a seguito della perdita di gettito dovuta all’emergenza Covid-19, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che la rettifica non riguardasse il valore complessivo del risultato di amministrazione.
L’articolo in esame ribadisce, altresì, in linea con le predette norme relative alle rettifiche al rendiconto degli esercizi 20202 e 2021, che qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Il rendiconto aggiornato deve, inoltre, essere tempestivamente trasmesso alla BDAP.
Riguardo alla certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022, cui si riferisce l’articolo in esame, si ricorda che il comma 1 del citato articolo 13 ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (c.d. Fondone) e di ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni60, vincolandole alla finalità esclusiva di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma dispone che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 sono invece versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 del citato articolo 13 ha disposto l’obbligo per gli enti locali che utilizzano nell’anno 2022 le predette risorse confluite in avanzo vincolato (ivi incluse le risorse assegnate per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ex art. 27, co. 2 del D.L. n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti) al 31 dicembre 2021 di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. il D.M. economia n. 242764 del 18 ottobre 2022).
La certificazione, si rammenta, è obbligatoriamente richiesta agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali assegnate a titolo di ristoro della perdita di entrate locali, al fine di attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.
Il termine del 31 maggio 2023 per la presentazione della certificazione della perdita di gettito, di cui all'art. 13, comma 3 del D.L. n. 4/2022, è stato prorogato al 31 luglio 2023 per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali dall’art. 20 del D.L. n. 61 del 2023.
Con riferimento alla certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022, cfr. il D.M. economia n. 242764 del 18 ottobre 2022.
Per l'attuazione delle norme in questione (dalla certificazione fondi covid e fondo contributo continuità servizi, al calcolo dell'avanzo vincolato) Delfino & Partners ha già supportato un numero elevatissimo di enti locali. In ogni caso, qualora servisse supporto, dalla bozza di determina ad altri suggerimenti, gli enti locali possono scrivere a info@gruppodelfino.it